
Il 29 agosto 2026 è una data che passerà quasi inosservata sui giornali, ma che riguarda chiunque abbia dei risparmi investiti. È il termine ultimo per l’attuazione della delega fiscale, la riforma tributaria più ambiziosa degli ultimi anni. Il bilancio finale parla di 29 provvedimenti approvati, tra 21 decreti attuativi e 8 Testi Unici. Ma nell’elenco delle cose rimaste fuori c’è proprio la revisione della tassazione dei redditi finanziari: rinviata, come altri capitoli, per mancanza di coperture. Tradotto: le regole con cui vengono tassati i tuoi investimenti restano quelle di oggi, con tutte le asimmetrie che le accompagnano. E una di queste asimmetrie ha una scadenza molto più vicina del previsto.
Che cosa scade il 29 agosto, e cosa resta fuori
La delega fiscale è la legge 111/2023, con cui il Parlamento ha incaricato il Governo di riscrivere per decreto le principali imposte. Il termine per l’esercizio della delega, inizialmente più breve, è stato prorogato al 29 agosto 2026. Il filo conduttore dichiarato è stato uno solo: nessuna modifica senza le risorse per coprirla. Un vincolo che ha permesso di non aumentare il deficit, ma che ha lasciato per strada i capitoli più costosi. Sono rimasti cantieri aperti l’IVA, l’IRAP, la riforma del gioco pubblico e, appunto, i redditi finanziari. Restano margini per decreti correttivi, ma per gli interventi strutturali serviranno nuovi veicoli legislativi e, soprattutto, nuove risorse.
Il muro tra “redditi di capitale” e “redditi diversi”
Qui sta il punto che tocca da vicino chi investe. Il sistema italiano divide i guadagni finanziari in due mondi che non comunicano tra loro.
Da un lato i redditi di capitale (art. 44 del TUIR): cedole, dividendi, interessi e i proventi positivi di fondi comuni ed ETF armonizzati. Dall’altro i redditi diversi (art. 67 del TUIR): le plusvalenze da compravendita di azioni singole, obbligazioni, ETC, ETN e certificati e — questo è il punto che sfugge più spesso — tutte le minusvalenze, comprese quelle realizzate vendendo in perdita un fondo o un ETF armonizzato.
L’asimmetria è tutta qui, e riguarda lo stesso identico strumento. Se vendi in guadagno le quote di un fondo comune o di un ETF armonizzato, quel guadagno è un reddito di capitale. Se le vendi in perdita, quella perdita è un reddito diverso. Due cassetti separati, e la compensazione è ammessa solo dentro il secondo: le minusvalenze possono ridurre le plusvalenze da negoziazione di azioni, obbligazioni o certificati, ma non possono abbattere l’imposta su cedole, dividendi e guadagni da fondi ed ETF armonizzati.
Il risultato è un paradosso che molti risparmiatori scoprono solo leggendo l’estratto conto: si può pagare l’imposta pur essendo complessivamente in perdita.
Un esempio concreto. Nel 2022 vendi in perdita le quote di un fondo comune azionario e realizzi 5.000 euro di minusvalenza: quei 5.000 euro finiscono nel cosiddetto “zainetto fiscale”. L’anno seguente vendi un altro fondo con 5.000 euro di guadagno. Su quel guadagno paghi comunque il 26%, cioè 1.300 euro, perché è un reddito di capitale mentre la minusvalenza è un reddito diverso. Portafoglio in pari, 1.300 euro di imposta versati.
Le minusvalenze scadono: quelle del 2022 muoiono il 31 dicembre
C’è un secondo aspetto, ancora meno noto. Le minusvalenze non restano nello zainetto per sempre. L’articolo 68 del TUIR consente di riportarle nei quattro periodi d’imposta successivi a quello di realizzo. Oltre, si perdono definitivamente.
Significa che le minusvalenze realizzate nel 2022 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2026: da gennaio non varranno più nulla. Nel regime dichiarativo, poi, il riporto è possibile solo se la perdita è stata correttamente indicata nella dichiarazione dell’anno in cui è stata realizzata. Sono dettagli tecnici, ma con un impatto in euro molto concreto.
Nel frattempo le aliquote restano quelle note: 26% sulla generalità degli strumenti finanziari, 12,5% sui titoli di Stato italiani e su quelli emessi da Paesi della white list, più l’imposta di bollo dello 0,20% annuo sul valore dei prodotti finanziari detenuti.
Cosa prevedeva la riforma mancata, e perché è saltata
L’articolo 5 della delega puntava a creare un’unica categoria di redditi finanziari, unificando dividendi, interessi, plusvalenze e altri proventi, così da consentire una compensazione piena tra perdite e guadagni. Si sarebbe passati da un prelievo frammentato a una tassazione basata sul risultato netto del portafoglio.
L’ostacolo è stato il vincolo di invarianza di gettito. Per rispettarlo si era ipotizzata un’introduzione graduale, con una quota di compensabilità iniziale attorno al 30-40% da aumentare nel tempo. A complicare il quadro, la difficoltà di stimare lo stock di minusvalenze pregresse, di cui non esistono dati aggregati affidabili, e l’adeguamento dei sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate e dei sostituti d’imposta. Alla fine è mancata la copertura, ed è saltata anche l’ipotesi di ridurre dal 26% al 20% l’aliquota sui rendimenti delle Casse dei professionisti.
Cosa si può fare, concretamente, da qui a fine anno
Nessuna scorciatoia, ma quattro verifiche che vale la pena fare adesso e non il 28 dicembre.
La prima: chiedere all’intermediario la situazione aggiornata dello zainetto fiscale, con l’indicazione dell’anno di formazione di ogni minusvalenza. La seconda: individuare quali di queste scadono il 31 dicembre 2026. La terza: capire quali strumenti in portafoglio, se venduti in guadagno, generano redditi diversi e quindi sono effettivamente compensabili. La quarta, la più importante: verificare che l’eventuale operazione abbia senso anche dal punto di vista dell’investimento, e non solo del fisco.
Perché è qui che si sbaglia più spesso. Vendere uno strumento che ha ancora senso in portafoglio soltanto per recuperare una minusvalenza è un ottimo modo per risparmiare 1.300 euro di imposta e perderne molti di più in strategia.
Il metodo batte l’improvvisazione
Quando lavoravo in banca, le riforme annunciate e mai arrivate erano materia da chiacchiera di corridoio. Oggi che faccio il consulente patrimoniale e affianco i colleghi che escono dalla banca, le guardo per quello che sono: fanno meno rumore di quelle che arrivano, ma producono effetti altrettanto reali. La differenza la fa chi lo sa in anticipo e si organizza, invece di scoprirlo a dicembre quando i margini di manovra si sono ridotti.
Un piano costruito con un consulente patrimoniale non serve a indovinare la prossima legge di bilancio. Serve a mettere in fila le cose che dipendono da te: gli obiettivi, l’orizzonte temporale, la diversificazione, la liquidità di emergenza e, sì, anche la gestione ordinata della fiscalità del portafoglio. Il 29 agosto ci ricorda che le regole cambiano — o non cambiano — indipendentemente da noi. Quello che possiamo decidere è arrivarci preparati.
Se non avete mai controllato la situazione delle vostre minusvalenze, questo è il momento giusto per farlo: mancano poco più di quattro mesi al 31 dicembre. Contattateci: ci ragioniamo insieme, con calma e senza impegno.
Fonti dei dati citati: legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023 e successiva proroga del termine di attuazione al 29 agosto 2026; bilancio dei provvedimenti attuativi della delega, agosto 2026; articolo 68 del TUIR sul riporto delle minusvalenze.
