
Per vent’anni la domanda è stata la stessa: “Il TFR lo lascio in azienda o lo porto in un fondo pensione?”. Dal 1° luglio 2026 quella domanda cambia forma. Il lavoratore non deve più fare un passo per entrare nella previdenza complementare: ci entra in automatico, e ha una finestra breve per decidere come impostarla al meglio. La Legge n. 199/2025 ha introdotto una delle riforme più significative del secondo pilastro previdenziale degli ultimi vent’anni, e riguarda chi viene assunto proprio in queste settimane. È una spinta nella direzione giusta — iniziare prima a costruire la pensione integrativa — ma vale la pena capirla bene, perché una scelta presa (o non presa) in pochi giorni produce effetti che durano decenni.
Dal silenzio-assenso all’adesione automatica: cosa è davvero cambiato
Fino al 30 giugno 2026 valeva il meccanismo del silenzio-assenso: il neoassunto aveva sei mesi per decidere. Se non diceva nulla, alla fine del semestre il TFR maturando veniva conferito al fondo pensione previsto dal contratto. Dal 1° luglio 2026 la logica si capovolge con l’adesione automatica (in gergo, default enrolment): il lavoratore risulta iscritto alla previdenza complementare fin dal momento dell’assunzione, non dopo sei mesi. L’adesione diventa la regola; la rinuncia, un diritto da esercitare.
Non è un dettaglio tecnico. È un cambio di paradigma che sposta il “peso dell’inerzia”: prima, chi non faceva nulla restava fuori per sei mesi; oggi, chi non fa nulla è già dentro dal primo giorno.
A chi riguarda, e a chi no
La nuova disciplina si applica ai rapporti di lavoro instaurati dal 1° luglio 2026 e riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, con l’unica esclusione dei lavoratori domestici. Rientrano anche i contratti a tempo determinato, purché di durata pari o superiore a due mesi. Restano fuori i rapporti più brevi, per i quali l’automatismo avrebbe poco senso.
C’è poi un’eccezione da conoscere: per chi ha una retribuzione annua inferiore all’assegno sociale, la quota contributiva a proprio carico non parte in automatico, mentre continuano ad applicarsi le regole ordinarie sul conferimento del TFR. E attenzione a un punto poco raccontato: il nuovo comma 9-bis dell’articolo 8 del d.lgs. 252/2005 estende il meccanismo anche a chi cambia lavoro dopo il 30 giugno 2026 ed è già titolare di una posizione aperta presso un fondo pensione alimentato dal TFR.
I 60 giorni: la finestra che decide (quasi) tutto
Qui sta il cuore pratico della riforma. Dalla data di assunzione il lavoratore ha 60 giorni per compiere una scelta: confermare l’iscrizione automatica, spostarsi su un altro fondo, oppure rinunciare e mantenere il TFR in azienda secondo l’articolo 2120 del codice civile. Se rinuncia entro i 60 giorni, la scelta ha effetto retroattivo: le somme eventualmente già conferite tornano alla destinazione originaria.
Ma se i 60 giorni passano senza che il lavoratore dica nulla, l’adesione si consolida e il conferimento del TFR diventa definitivo. Ed è qui che compare l’asimmetria più importante: chi lascia scadere il termine (o conferma) non potrà più riportare il TFR maturando in azienda; chi invece sceglie di tenerlo in azienda conserva sempre la possibilità di aderire a un fondo più avanti. Una porta si chiude, l’altra resta aperta.
Non solo TFR: il contributo che in tanti si perdevano
Con il vecchio sistema molti conferivano solo il TFR e, spesso senza saperlo, rinunciavano al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo. Il nuovo modello supera questo limite: l’iscrizione automatica attiva anche la contribuzione del datore e la quota minima a carico del lavoratore. In termini semplici, dal primo giorno lavorano più risorse per la futura pensione integrativa. Quanto alla destinazione, se non si sceglie nulla il TFR va al fondo indicato dalla contrattazione collettiva; se il contratto ne prevede più di uno, prevale quello con più iscritti; in mancanza, opera il fondo residuale. Le Direttive COVIP del 19 giugno 2026 hanno inoltre superato il vecchio comparto “garantito” come destinazione tacita, a favore di percorsi di investimento per età (il cosiddetto life-cycle): più rischio da giovani, riduzione progressiva avvicinandosi alla pensione.
TFR in azienda o fondo pensione? Non esiste una risposta valida per tutti
Il TFR lasciato in azienda si rivaluta per legge dell’1,5% fisso più il 75% dell’inflazione: un rendimento prudente e prevedibile, che con inflazione intorno al 3% resta comunque a rischio di erosione reale. Il fondo pensione, invece, lavora sull’orizzonte temporale, sulla deducibilità fiscale dei versamenti (fino a 5.300 euro l’anno) e su una tassazione finale agevolata, ma comporta oscillazioni di mercato e costi di gestione da valutare con attenzione. Il modello a cui si ispira il legislatore è quello britannico del Pensions Act 2008: là l’iscrizione automatica ha fatto crescere moltissimo gli aderenti, perché pochissimi hanno esercitato l’opt-out. La lezione è chiara: la maggioranza tende a “restare dov’è messa”. Ottimo se la destinazione predefinita è quella giusta per te; molto meno se non l’hai mai valutata.
Il metodo batte l’improvvisazione
Le riforme migliori sono quelle che spingono nella direzione giusta, ma non dispensano dal capire cosa si sta facendo. Entrare nel fondo è un buon punto di partenza; il passo che fa la differenza è non lasciarlo a metà — sfruttare davvero il contributo del datore, scegliere il comparto adatto all’età, tenere d’occhio i costi. Sarebbe un peccato entrare in un fondo e poi accontentarsi di quello capitato per default. La Costituzione, all’articolo 38, tutela una previdenza adeguata; e adeguata, per ciascuno, significa scelta sui propri obiettivi, non subita.
Se sei stato assunto di recente, o affianchi qualcuno che lo è stato, la cosa più utile non è chiedersi “fondo sì o fondo no”, ma sedersi e ragionare entro quei 60 giorni: quanto manca alla pensione, che rendimento serve, quanti costi sei disposto a sostenere, quanta liquidità ti serve prima. È esattamente il tipo di decisione in cui vale la pena non decidere da soli: contattaci, ci ragioniamo insieme.
